Decreto Mille Proroghe

 

DECRETO MILLEPROROGHE 19 FEBBRAIO 2022 

 

1) Estensione ai bilanci 2021 della possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

2) Aumento del tetto contante a 2.000 euro per il 2022.

3) Proroga al 30 giugno del regime semplificato autorizzativo per l'occupazione di suolo pubblico.

4) Spese per asseverazioni e visti, sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, detraibili per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%.

5) Via libera al bonus psicologo, che potrà arrivare fino a 600 euro a persona.

6) Sanatoria per le sanzioni relative al modello CU per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017. 

Sospensione ammortamenti

Tra le varie modifiche che hanno ottenuto il via libera, di particolare importanza l’emendamento che estende all’esercizio 2021 la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

In particolare, il correttivo sostituisce l'ultimo periodo dell'art. 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020.

Per effetto dell’emendamento anche per l’esercizio 2021 i soggetti che adottano i principi contabili nazionali hanno la facoltà di sospendere fino a un massimo del 100% l’ammortamento per i beni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Coloro che decidono di esercitare tale deroga dovranno destinare un importo pari agli ammortamenti sospesi a una riserva indisponibile utili, o riserve di utili o altre riserve patrimoniali. Nella nota integrativa vanno indicati su quali immobilizzazioni e in che misura gli ammortamenti sono stati sospesi, le ragioni della deroga e i riflessi sulla situazione patrimoniale ed economica.

La sospensione degli ammortamenti ha valore esclusivamente civilistico, quindi genera fiscalità differita.

 

Tetto contanti

Le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato anche un emendamento che riporta a 2.000 euro il tetto all’uso del contante per il 2022.

Il limite, stando all’attuale normativa, tornerà a 1.000 euro dal 1° gennaio 2023.

Regime semplificato autorizzazioni suolo pubblico

È passato anche un emendamento che proroga al 30 giugno 2022 il regime semplificato autorizzativo per l'occupazione di suolo pubblico (o ampliamento) da parte di esercenti attività di pubblici esercizi (bar e ristoranti, ecc.). In base a tale regime, per l’emanazione del provvedimento finale, è sufficiente una semplice domanda per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.

Spese per visti e asseverazione

Le Commissioni Bilancio hanno approvato anche un emendamento di interpretazione autentica che chiarisce che, per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, sono detraibili anche le spese per asseverazioni e visti sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

La norma ufficializza quanto già affermato dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus psicologico

Con un ulteriore emendamento approvato viene istituito il bonus psicologo. A disposizione 10 milioni di euro.

Il contributo coprirà le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000 euro.

Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione saranno stabiliti con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Sanatoria sanzioni certificazione unica

Via libera anche ad un emendamento che introduce una sanatoria per le sanzioni relative al modello CU per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017. Con il correttivo approvato, in particolare, viene previsto che nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche concernenti somme e valori corrisposti riferiti ai periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, le sanzioni previste dal comma 6-quinquies dell'articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 non si applicano se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza ordinaria.

Il credito d'imposta copre fino al 40% delle spese sostenute:

- per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;

- per l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

- per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,

Il bonus spetta fino ad un massimo di 6.000 euro può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le modalità di attuazione dovranno essere definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, con provvedimento.

Nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali

Con l’approvazione di un apposito emendamento al decreto Milleproroghe il Governo ha deciso, durante la seduta del 17 febbraio 2022, di riaprire i termini per la dilazione dei pagamenti. La misura però non si rivolge indistintamente a tutti i contribuenti.

Vediamo, nello specifico, chi può accedere al nuovo piano a rate dell’Agenzia delle Entrate, come e da quando.

Il “decreto Fiscale” (DL n. 146/2021, qui tutte le scadenze introdotte per cittadini e professionisti) aveva stabilito infatti che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, per i piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione era stato differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021. Inoltre, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorreva dal 21 febbraio 2020.

Per i soggetti ammessi al nuovo piano di rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate, quindi, c’è di nuovo la possibilità di richiedere la dilazione delle somme dovute senza saldare le rate pregresse, ma per un periodo limitato e circoscritto che va dal 1° gennaio al 30 aprile 2022.

Rientrato in questa categoria anche i soggetti che hanno usufruito della sospensione delle cartelle ammessa dal decreto “Cura Italia” (qui maggiori dettagli) con il quale era stato decretato lo stop ai versamenti dovuti nel periodo dall’8 marzo e fino al 31 agosto 2021.

  • fino a 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo
  • oltre 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

A tal proposito, la prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive – che scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre – sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.

Sul sito dell’Agenzia è presente un’applicazione (consultabile qui, alla sezione “Tutti i Servizi – Pagamenti”) che consente di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24.

In caso di inadempimento, i contribuenti ammessi ad un piano di rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate andranno incontro a specifiche conseguenze. Una di queste è la decadenza del beneficio (con applicazione di eventuale sanzione). L’art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015, infatti, ha previsto alcune ipotesi di “lieve inadempimento”, al verificarsi delle quali non si decade dalla rateizzazione.

In particolare, se la rata viene versata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, si procede all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all’importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.

Nelle ipotesi di “lieve inadempimento” è possibile evitare l’iscrizione a ruolo versando, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva, o entro 90 giorni in caso di ultima rata:

  • la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di tardivo versamento, non superiore a 7 giorni.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento delle comunicazioni riguardanti l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata, nonché delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva.

 

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