Sospesi nidi, scuole e Università fino al 15 marzo
Coronavirus, le misure in vigore in Emilia-Romagna:
L' Ordinanza della Regione Emilia Romagna decreta la:
Sospesi nidi, scuole e Università fino al 15 marzo
Sono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l'infanzia, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi postuniversitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'Interno e della Difesa e dell'Economia e delle Finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di un metro. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
I dirigenti scolastici, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari o di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.