L’UNIFICAZIONE IMU E TASI
L’UNIFICAZIONE IMU E TASI
A decorrere dal 2020 è soppressa l’Imposta unica comunale (UIC) di al comma 639 dell’all’art 1 della Finanziaria 2014 ad eccezione della Tassa sui rifiuti.
L’IMU TASI è quindi sostituita dalla nuova IMU, applicabile ai possessori di immobili (aree edificabili e terreni agricoli)
L’imposta non colpisce l’abitazione principale e/o assimilata salvo quella di categoria catastale A/ 1 A/ 8 o A/ 9
Sono tenuti al versamento della nuova IMU i proprietari e/o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, compreso il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice
Per gli immobili in leasing il soggetto passivo è individuato nel locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto
Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio dello stesso
Resta ferma l’autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento e Bolzano